AROSIO DECADUTO – Codacons: “Chi paga le spese?” Esposto alla Corte dei Conti

martedì, 3 luglio 2018

CANTÙ - Si esprime senza mezzi termini il Codacons sugli sviluppi legali connessi all'affaire Arosio, in particolare dopo la notizia della sentenza del Consiglio di Stato che ha giudicato infondato l'appello voluto dal Comune di Cantù sull'incompatibilità del sindaco Edgardo Arosio e che ha, nuovamente, condannato il Comune a farsi carico delle spese di giudizio per un totale di oltre 9mila euro.

La vicenda è tristemente nota: a seguito di un regolare appalto per i servizi funerari vinto dal Consorzio Canturino Pompe Funebri di Zanfrini Ornella & C. S.n.c. il Comune di Cantù lo annullava in autotutela. Occorre premettere che uno dei due soci amministratori e rappresentanti della società in nome collettivo ricorrente è il sig. Armando Arosio che ha il contratto di appalto con l’amministrazione comunale; il fratello del sig. Armando, vale a dire il sig. Edgardo Arosio, è stato eletto sindaco di Cantù in esito alle elezioni comunali del 2017; il sindaco eletto è quindi parente entro il secondo grado di un soggetto (socio amministratore e rappresentante di una società in nome collettivo), che al momento dell’elezione aveva un contratto in corso con il Comune, il che pone una questione di incompatibilità del sindaco stesso, ai sensi dell’art. 61, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali); parimenti, la signora Zanfrini Ornella, anch’essa socio amministratore e rappresentante della società esponente, è cognata e quindi affine del sindaco (il comma 1 bis citato estende l’incompatibilità anche agli affini entro il secondo grado).
Al fine di evitare l’incompatibilità del neoeletto sindaco, il Comune annullava la procedura di appalto in autotutela.

Il Consorzio Canturino Pompe Funebri ricorreva quindi al TAR Lombardia che con sentenza 380/2018 “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna il Comune di Cantù al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”.

Non pago il Comune di Cantù appellava la sentenza del TAR Lombardia al Consiglio di Stato il quale ritenendo “L’APPELLO INFONDATO” con sentenza 04041/2018 “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge". Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ben 9mila euro di spese legali (oltre accessori) liquidati in due gradi di giudizio, - commenta l'avvocato Marco Colombo per Codacons Cantù -  più i costi dei professionisti che hanno assistito il Comune di Cantù e i maggiori oneri pagati dal Comune stesso per i servizi funerari nel periodo di annullamento di un appalto regolare, il tutto per salvare una poltrono? Chi pagherà tutto questo denaro? I cittadini di Cantù!

 

 

 

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