CANTÙ - Sabato e domenica mattina nuovo appuntamento con i militanti della Lega Nord di Cantù, che presidieranno il mercato (sabato) e via Matteotti (domenica) dalle 9 alle 12 per promuovere il tema della sicurezza e della legittima difesa. Al grido di “la difesa è sempre legittima” la Lega Nord proporrà una raccolta firme per sollecitare la discussione in Parlamento della legge, che prevede tra gli altri punti la cancellazione automatica dell’eccesso colposo di legittima difesa e che porrà fine alla discrezionalità del magistrato nel valutare la proporzionalità tra difesa e offesa, vero “nodo” problematico della legge attuale.
"La Lega Nord - spiega Riccardo Volonterio, segretario della sezione cittadina - aveva già
depositato sia alla Camera sia al Senato la proposta di legge sulla legittima difesa a febbraio del 2015, e a novembre il nostro deputato Nicola Molteni, relatore della legge, l’aveva discussa in commissione; in quella sede il Governo non aveva fatto che bocciare qualsiasi proposta. Il Pd ha poi chiesto nuovamente lo scorso aprile il rinvio della legge, ma la battaglia della Lega Nord non si ferma. Quella della tutela della legittima difesa è una battaglia su più punti, primo fra tutti la salvaguardia dell’incolumità della persona all’interno della propria abitazione o nel luogo dove svolge un’attività economica, professionale e imprenditoriale, attraverso il diritto a difendersi e la certezza della pena per chi viola la proprietà altrui”.
Insieme ai militanti saranno presenti anche i ragazzi del gruppo Giovani Padani di Cantù. Camilla
Montorfano, coordinatrice canturina del movimento giovanile, sostiene che sia “inaccettabile che non si possa reagire di fronte ad un malvivente che attua una palese violazione di domicilio senza passare dalla parte del torto. Il tentativo di proteggere se stessi, la propria famiglia e la propria casa deve essere un diritto, soprattutto nel momento in cui il Governo e i magistrati non sono in grado di offrire sicurezza ai propri cittadini né la garanzia di una pena certa a chi commette reato”.
"La nostra raccolta firme - conclude Volonterio - non deve essere confusa con quella depositata in diversi comuni qualche tempo fa: benché ogni battaglia a favore della legittima difesa sia da apprezzare, nel nostro caso si tratta di un iter strutturato a sostegno della proposta di legge presentata in Parlamento, non un'iniziativa che non ha alcuna possibilità di sfociare in qualcosa di concreto; il nostro movimento è sempre a fianco del cittadino, e da sempre si batte per ottenere risultati tangibili".
Ecco il testo completo della raccolta firme.
Proposta di Legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni.
Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 82 dell’8 aprile 2016
Introduzione della difesa legittima e inasprimento delle pene per furto in abitazione
Articolo 1. All'articolo 52 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: "Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui l'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".
Articolo 2. L'articolo 624-bis del codice penale, e sostituito dal seguente: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da 10mila a 20mila euro. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10mila a 20mila euro. La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20mila a 30 mila euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Per le ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".
Articolo 3. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di condanna per il reato previsto dall' articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno".
Articolo 4. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 4-bis, comma 1, le parole "e 630" sono sostituite con le parole "630 e 624-bis".
Articolo 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.






